Il danno
psichico (nuova edizione)
di
Renato Voltolin[1]
Problemi di
definizione, determinazione e quantificazione[2]
Premessa
Il presente scritto è tratto
da un più ampio lavoro in preparazione, ed è stato adattato a fini seminariali.
Esso si pone come una breve trattazione del tema prescelto, a partire dalla
quale sia possibile articolare un proficuo raffronto di opinioni ed è rivolto
agli psicologi giuridici ma anche, e soprattutto, agli uomini di legge,
convinto, come sono, che il futuro della Psicologia giuridica, alla quale
compete la valutazione del danno psichico, non possa che fondarsi su un
periodico confronto e su una collaborazione interdisciplinari.
Alla Psicologia va
attribuita, per così dire, una competenza di merito, all’uomo di Legge va
attribuita la competenza sulla verifica dell’applicabilità delle conoscenze
acquisite.
Spero che questo
lavoro, nato come stimolo seminariale, oltre che come tentativo di
chiarificazione di alcune problematiche peculiari al tema trattato, permetta,
dunque, di rendersi anche conto di quale sia la natura delle difficoltà che si
interpongono ad una reale collaborazione tra Psicologia e Giustizia, e sia in grado
di far intravedere le opportunità che devono essere create oltre che ricercate,
perché detta interdisciplinarietà diventi effettivamente funzionale. Se poi,
così come si sostiene da parte di molti giuristi, l’Ordinamento giuridico
intende davvero procedere verso una sempre maggiore considerazione per il
problema della tutela psico-fisica della persona soggetto di diritto, fino a
qualche tempo fa decisamente subordinata agli interessi collettivi, allora
l’utilizzazione delle conoscenze psicologiche da parte della Giustizia diventa
ineludibile.
Del resto, non solo
l’introduzione del danno alla salute tra quelli risarcibili in campo
privatistico, ma anche altre innovazioni normative, quali l’istituto
dell’Amministrazione di sostegno a fianco di quelli dell’inabilitazione e
dell’interdizione, la rubricazione del reato di violenza sessuale tra quelli
concernenti la persona e non più la morale pubblica, la legge sull’interruzione
di gravidanza, sulla fecondazione assistita, e le norme sulle analisi difensive,
per citare solo qualche esempio, vanno tutti in questa direzione; per cui una
maggiore conoscenza della personalità dei soggetti, dei processi di
strutturazione della mente e, conseguentemente, delle condizioni che ne
favoriscono o ne ostacolano lo sviluppo, da parte del legislatore e del
magistrato, dovrebbe essere sentita come necessaria.
In questa prospettiva,
Lo psicologo, per
essere utile all’uomo di Legge deve però possedere una conoscenza non meramente
superficiale del Diritto, dato che è inevitabile che alcuni aggiornamenti che
riguardano la conoscenza dell’uomo e il significato dei suoi atteggiamenti e
comportamenti a rilevanza giuridica, possano produrre un turbamento e perfino
uno stravolgimento di alcuni Istituti giuridici, creando quindi un problema di de jure condendo.
A volte, i problemi
possono però essere risolti anche da un mero cambiamento di visione prospettica
dei problemi sociali e quindi di impostazione concettuale, con l’avallo della
giurisprudenza, in primis di quella
della Suprema Corte; agendo quindi sulla interpretazione della normativa
piuttosto che sulla sua modificazione, sempre problematica e spesso soggetta ad
iter legislativi interminabili.
Altre volte è invece
possibile che lo stesso psicologo giuridico mostri come sia possibile
armonizzare l’applicazione delle nuove conoscenze psicologiche con le esigenze dell’ordinamento
giuridico, informando i propri criteri operativi a quei principi basilari del
Diritto che non possono essere modificati pena lo stravolgimento e quindi la
delegittimazione di parte dell’Ordinamento giuridico.
Forse l’applicazione
della psicologia al diritto risarcitorio va in quest’ultima direzione. Questo
porta a prendere in considerazione il problema della competenza. Occorre far
notare, a questo proposito, che il fatto che questi problemi, che potremmo
definire di psicologia applicata, siano stati affrontati soprattutto da uomini
di legge o, nel migliore dei casi da uomini di legge in possesso “anche” di una
laurea in Psicologia, pur non disconoscendone i meriti, si è dimostrato solo in
parte adeguato; così come permarrebbe tale inadeguatezza invertendo l’ordine
delle competenze. Vale a dire che l’avvocato o il magistrato che operano
professionalmente come tali, non posseggono, pur se laureati anche in
psicologia, quella conoscenza delle strutture mentali che si ottiene solo dopo
una lunga ed intensa pratica clinica e psicodiagnostica; così come lo
psicologo, anche se laureato in Giurisprudenza ma operante esclusivamente in
campo clinico o psicodiagnostico, è destinato a perdere ben presto la specifica
conoscenza dell’Ordinamento giuridico che, oltre a richiedere un continuo
aggiornamento può essere affinata solo con la riflessione e la pratica
professionale quotidiana.
L’unica soluzione è, a
mio avviso, quella di una franca disponibilità interdisciplinare, senza la
quale la speranza di poter contare, in futuro, su un Ordinamento giuridico,
“illuminato” dalla conoscenza scientifica, si rivelerebbe chiaramente
utopistica. Per usare un’espressione che mi è consueta, sarebbe opportuno
passare da una doppia competenza ad una doppia referenza professionale.
Un’altra prerogativa
di questo lavoro è che intende essere essenzialmente pragmatico, vale a dire
che si propone:
a) di contribuire, in
tema di risarcimento del danno psichico, a fornire al magistrato più adeguati
parametri perequativi;
b) di fornire
all’avvocato un adeguato criterio di valutazione della reale legittimità delle
richieste risarcitorie del proprio cliente;
c) di fornire allo
psicologo giuridico un valido contributo per un ampliamento della sua
formazione professionale in quanto il risarcimento del danno psichico
costituisce uno dei temi più interessanti nell’ambito del campo di applicazione
della psicologia giuridica;
Detto questo, spero
che mi si vorrà perdonare l’incertezza e l’approssimazione che caratterizza le
mie inevitabili “incursioni” nel campo del Diritto, che saranno comunque
limitate in funzione degli obbiettivi appena precisati.
L’inserimento
del danno biologico di natura fisica e/o psichica nel diritto risarcitorio
Dopo che il risarcimento
del danno psichico, inteso come danno alla salute e classificato come
sottospecie del danno biologico, è stato riconosciuto dalla Suprema Corte come
un diritto individuale esercitabile in ambito privatistico, e una volta
sgomberato il campo dal problema della sua legittimazione, facendolo derivare
non più dall’art. 2059 c.c., che lo limitava ai casi di illecito penale
(attraverso il rimando all’art.185 del c.p.), ma facendolo invece discendere
dalla più ampia tutela sancita dalla nostra Costituzione (artt. 2 e 32) e dal
suo ancoramento all’art. 2043 del c.c. e seguenti, l’attenzione si è ora tutta
concentrata sui problemi inerenti alla definizione, alla determinazione e alla
quantificazione di tale tipo di danno.
Se il problema del
collocamento normativo del danno psichico dipendeva forse, in gran parte, da
questioni di preoccupazione economica (il timore diffuso era che riconoscere il
diritto al risarcimento del danno biologico, anche se derivante da illecito
civile, desse luogo ad una valanga di richieste di risarcimento), i problemi
della definizione, della determinazione e della quantificazione appaiono
invece, oggi in maniera evidente, come dipendenti dalla natura peculiare del
tema in questione; natura che va adeguatamente esplicitata e che spesso risulta
misconosciuta. Come è noto, la difficoltà è quella di una sistematizzazione
della materia in termini di tipologia e di standardizzazione, sia qualitativa
che quantitativa, in linea con le esigenze della Giustizia; difficoltà che è,
come vedremo, molto maggiore di quanto non lo sia stata con riferimento al
danno biologico di carattere fisico. Inoltre l’ineludibile esigenza equitativa
di “personalizzazione” del danno, rende ancora più spinosa la questione.
Certo, non sono
cessate le interferenze dovute comunque ad interessi di parte; ma non è il caso
di scandalizzarsi per questi “colpi di coda”, delle parti “resistenti”, purché
essi rallentino, ma non impediscano, attraverso collusioni al limite della
legalità, il raggiungimento del fine ultimo che è quello del giusto
risarcimento per le illecite lesioni della salute, bene fondamentale
dell’individuo costituzionalmente tutelato.
Ritornando all’aspetto
che ci riguarda, possiamo dire che le difficoltà nel pervenire ad un equo
risarcimento del danno psichico, derivano sostanzialmente da tre tipi di
problemi:
Affronterò questi problemi nell’ordine appena
esposto, in quanto ritengo che l’adeguata trattazione, elaborazione e
(tentativo di) risoluzione di ciascun problema, contribuisca alla trattazione,
alla elaborazione ed alla risoluzione di quello successivo.
CAP. 1 –
Il
problema della definizione del danno biologico di natura psichica e la
distinzione tra danno fisico e danno psichico.
Il problema della
definizione del danno psichico è innanzitutto un problema di natura, per cosi
dire, epistemologica. Per poter parlare di lesione o di danno alla salute
mentale occorre, infatti, stabilire che cosa, in effetti, si intende per
“salute mentale” e come essa si differenzi dalla “salute fisica”. Nel caso
della salute fisica, il medico, dopo aver visitato un soggetto può benissimo
comunicargli che “gode di buona salute” o, per lo meno, può rassicurarlo che
gli eventuali disturbi da lui sofferti sono tipici della sua età e non denotano
uno stato di malattia. In ambito psichico la cosa non è così semplice. Come
diceva qualcuno, siamo da tempo
consapevoli che l’assenza di malattia mentale non è un equivalente di salute
mentale (Donald Meltzer). La salute mentale è tale se consente al soggetto
l’esercizio delle sue capacità creative di realizzazione della sua personalità
Stando così le cose,
dobbiamo necessariamente fare ricorso a concetti diversi da quello di
“malattia”, “processo morboso” o di “sindrome” e ricercare altri parametri di
riferimento. Per meglio precisare la natura del disagio psichico, delle sue
origini e dei suoi effetti, è opportuno ricorrere ai concetti di funzione e
disfunzione, oltre che a quello di relazione interpersonale, dato che
quest’ultima è ritenuta il fattore più importante per lo sviluppo e la
strutturazione della personalità individuale, e considerare quindi il danno
psichico come la menomazione di una o di più funzioni, intese come capacità di
instaurare e mantenere positivi rapporti interpersonali; capacità che è venuta
meno, come vedremo, a seguito della difficoltà di gestire la sofferenza mentale
riattivata o prodotta dall’evento traumatico.
D’altra parte la
stessa Giurisprudenza ha più volte ribadito che il concetto di perdita della
salute mentale non è direttamente correlabile, e quindi limitato, ai casi di
malattia nosograficamente classificabile, ma si riferisce al più ampio concetto
definito in termini di salvaguardia del “valore uomo”, che include, appunto,
tutte le funzioni necessarie alla realizzazione individuale e all’adattamento.
Per comprendere le disfunzioni relazionali eventualmente prodotte nel soggetto
da un evento dannoso occorre quindi una teoria dello sviluppo e dell’equilibrio
mentale che ponga la relazione al centro del discorso, sia come fattore
costitutivo che come fattore di mantenimento.
Il danno psichico
sarebbe dunque costituito da una o più disfunzioni provocate da un disagio
psichico causato, a sua volta, da un evento traumatico
Si tratta quindi di
abbandonare l’ancora imperante concetto di indagine medico-legale, così diffuso
in ambito giurisprudenziale ma oggi sostenuto scientificamente solo dalla
psichiatria più conservatrice di marca organicistica, per una diversa
concezione sia della sanità che del disagio mentali. E’ per questo motivo che
le classificazioni nosografiche possono risultare fuorvianti per la
definizione, la determinazione e la quantificazione del danno psichico. La
nosografia psichiatrica è certamente utile per stabilire quale sia la cura
farmacologica più idonea a trattare una determinata sindrome; ma non possedendo
la psichiatria (per sua stessa ammissione) una teoria eziologica della malattia
mentale su base relazionale, non è in grado di spiegare il rapporto causale tra
evento dannoso e danno psichico, vale a dire tra evento traumatico e turbamento
della vita di relazione. Inoltre, la classificazione psichiatrica impedisce o
rende difficile quell’opera di “personalizzazione” del danno che è uno dei
principi che regolano il diritto risarcitorio.
Potremmo a questo
punto fare nostra la definizione del danno psichico intesa come:
“una
compromissione durevole ed obiettiva che riguarda la personalità individuale
nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio; come un danno,
quindi, consistente, non effimero, né puramente soggettivo, che si crea per
effetto di cause molteplici e che, anche in assenza di alterazioni
documentabili dell’organismo fisico riducono, in qualche misura le capacità, le
potenzialità della vita della persona” (Quadrio) aggiungendo però la precisazione
che tale compromissione riguarda sempre una o più funzioni psichiche e ha
sempre, come esito, un turbamento della sfera relazionale. Della natura di tali
funzioni avremo modo di occuparci più avanti.
Tutto ciò precisato,
pur non ignorando che la struttura di ciascun soggetto è una struttura
“psico-fisica”, tuttavia dobbiamo fare una netta distinzione tra funzionalità
fisica e funzionalità mentale e utilizzare per ciascuna di essere il criterio
di determinazione e quantificazione che le è proprio, in base alla loro
specifica natura. Lo stesso concetto di struttura è, per i due campi, nettamente
differente: la struttura fisica di un soggetto al termine del processo di
crescita è alquanto stabile, le sue modificazioni future sono limitate e
determinate dall’avanzare dell’età, la reversibilità dei processi è in genere
connotata in termini gravemente degenerativi con scarsa reversibilità. La
struttura mentale, al contrario, è in costante, instabile, equilibrio dinamico;
è soggetta a modificazioni che dipendono solo in parte dall’età del soggetto e
che non sono affatto irreversibili, al punto che persino quelle che sottendono
la psicosi, cioè i disturbi più gravi, sono suscettibili di notevoli
modificazioni; mentre il concetto di degenerazione mentale è riservato alle
malattie mentali ad eziologia organica. I termini di regressione e progressione
in ambito psichico hanno poi natura oscillatoria piuttosto che lineare e si fa
strada un concetto nuovo, quello di “campo”, inteso come un insieme di elementi
in equilibrio dinamico e suscettibili di continua riorganizzazione.
Questa distinzione tra fisico e psichico non solo è
opportuna, ma è quanto mai necessaria e quando viene elusa, o non tenuta in
seria considerazione, porta (come vedremo qui appresso) a valutazioni paradossali e decisamente
sperequative.
Insisto su tale punto,
anche se tale distinzione potrebbe risultare scontata, perché non è insolito
che qualche consulente tecnico d’ufficio si limiti essenzialmente alla
valutazione del danno fisico, facendo riferimento, per la sua quantificazione,
ad un manuale di medicina legale e sostenga la non opportunità di una
valutazione specifica per il danno psichico in quanto implicitamente contenuta
nella valutazione medico-legale.
A questo proposito
vorrei aprire una parentesi e riferire di un caso nel quale mi sono imbattuto
recentemente e che può essere, al riguardo, esemplificativo e chiarificatore di
come la specificità del danno psichico non sempre sia tenuta in debita
considerazione.
In breve, si trattava
di una CTU effettuata su di un soggetto vittima di un incidente stradale il
quale aveva subito una grave menomazione fisica valutabile, secondo un noto
manuale di medicina legale, intorno al 75%.
Richiesto di valutare
anche l’entità del danno psichico, il CTU sosteneva che “tale danno poteva essere considerato come implicito nella valutazione
manualistica, in quanto la valutazione del danno è sempre di natura
psico-fisica, non potendo la dimensione psichica essere considerata
separatamente da quella fisica.”. “Certo,
continuava il CTU, una menomazione così
grave patita dal soggetto (perdita totale della funzionalità del braccio
destro alla quale erano associati danni organico-funzionali di varia natura), non poteva non essere tenuta in
considerazione, ma essendo l’invalidità fisica già così rilevante ed essendo
però pure evidente che il soggetto in questione aveva delle evidenti capacità
psico-fisiche residue in quanto “respirava, aveva un lavoro, manteneva una
relazione coniugale ecc.”. (sic), e
non potendo una valutazione di invalidità complessiva superare il 100%, alla
percentuale del 75% su menzionata non poteva che essere aggiunto che qualche
punto percentuale”. Da qui il passaggio da una valutazione pari al 75% ad
una valutazione finale del 78% con una valutazione del danno psichico veramente
risibile, dato che le stesse capacità residue citate dal CTU erano di pessima
qualità. “Se fossero stati valutati e
percentualizzati separatamente i due tipi di danno, concludeva il CTU, si rischiava di raggiungere una percentuale
di invalidità superiore al 100%, cosa assolutamente illogica.
A sostegno di questa tesi il CTU citava un
passo del manuale medico-legale da lui utilizzato ove si dichiarava:
“Il
problema della valutazione di menomazioni multiple si presenta con notevole frequenza
nella pratica ed assurdo sarebbe, una volta valutata ogni menomazione di per
sé, procedere alla somma delle relative percentuali per il semplice motivo che
si potrebbero anche ottenere risultati superiori al 100%. Il danno biologico di
regola non può raggiungere il 100% perché questo valore corrisponde
all’annullamento della persona umana (un danno biologico del 100% potrebbe
prospettarsi solo, per esempio, in un tetraplegico con sindrome apallica,
ridotto a mera vita vegetativa”.
Il caso appena citato
permette di evidenziare un grosso equivoco che deriva sia dall’omologazione
della invalidità psichica a quella fisica, sia dal considerarle come
complementari e intercorrelate. E’ evidente che il manuale medico-legale
citato, al contrario di quanto afferma il CTU in questione, non poteva che
riferirsi alle menomazioni “fisiche” rispetto ad un’integrità fisica totale
posta pari a 100. Il manuale intendeva semplicemente affermare che la
menomazione fisica globale, attribuita ad un soggetto, non sempre corrisponde
alla somma delle percentuali assegnate alle singole menomazioni fisiche, in
quanto alcune menomazioni posso sovrapporsi ed avere a che fare con lo stesso
tipo di invalidità. In tal senso è ragionevole affermare che la quantificazione
del danno fisico deve tener conto che si tratta di una valutazione di
un’inefficienza fisica “globale” che non può mai superare il 100%; ma questo
ragionamento non può includere la valutazione di danni aggiuntivi che ledono
capacità assolutamente non sovrapponibili a quelle fisiche e che appartengono
ad ambiti funzionali diversi. Che le tabelle dei manuali di medicina legale
siano nate per la valutazione del solo danno fisico è poi evidente, nella
misura in cui in essi non si fa alcun accenno a tutta una serie di menomazioni
e di deficit funzionali di natura psichica, un tempo considerati come voci di
danno a sé stanti, e oggi confluiti nel danno biologico, allargandone i confini
ben al di là dell’ambito meramente medicalistico (danno estetico, danno alla
funzione sessuale, danno all’immagine, danno al diritto di un concepimento responsabile ecc.).
Ma vediamo a questo punto, a titolo di
“contro-prova”, cosa accadrebbe se il criterio sostenuto dal nostro CTU
trovasse, nonostante tutto, accoglimento.
Innanzitutto, se tale criterio venisse accettato,
renderebbe, come dicevo, assolutamente privo di senso tutto il faticoso
percorso teso a sollecitare il riconoscimento, da parte della Giurisprudenza,
del diritto al risarcimento per quei danni non patrimoniali che sono oggi tutti
confluiti nel danno biologico, e che nulla hanno a che vedere con menomazioni
fisiche.
In secondo luogo, tale criterio si
rivelerebbe in contraddizione con il fatto che un danno psichico può essere
presente in assenza di una lesione fisica. Se esiste, come esiste, questa
possibilità, ciò significa che l’integrità fisica e quella psichica sono due
entità nettamente differenziate. Il fatto che una lesione fisica possa influire
sulla salute psichica e che un disturbo psichico possa dar luogo a somatizzazioni
non impedisce che tale distinzione vada mantenuta e ciò anche nel caso di tali
situazioni.
In terzo luogo, tale criterio si
scontrerebbe con quanto succede oggi in pratica. Nella pratica riscontriamo,
infatti, casi di soggetti, ad esempio schizofrenici cronici ai quali
Ma la prova più evidente è data dalla
invalidità psichica in assenza di lesione organica che in tale caso (a torto o
ragione che sia) non viene dedotta da un manuale medico-legale. A volte si
ricorre a manuali del tipo DSM IV, altre volte ci si affida a diagnosi
psicodinamiche associate alla somministrazione di test proiettivi, in altri
casi si fa riferimento alla gravità della situazione “traumatica” risultante
dall’evento dannoso, in altri casi ancora si è sostenuto che la valutazione
vada demandata alla discrezionalità del giudice (quando il danno si configura
come una perdita di chances
esistenziali) ecc.
Vi è poi la questione
dell’ordine in cui vengono effettuate le valutazioni nell’ambito dell’indagine
peritale.
Nella valutazione del danno, ai fini della
valutazione globale del danno psico-fisico si deve valutare prima la componente
fisica o prima quella psichica? Perché è chiaro che i valori assegnati all’una
o all’altra componente sono diversi a seconda di quale componente, fisica o
psichica, verrà presa in considerazione per prima.
Vale a dire che seguendo il criterio
psico-fisico, se si valuta prima il danno psichico e si riscontra che il
soggetto soffre di una grave depressione pari, poniamo, ad un livello di
gravità 40% e, successivamente, tale soggetto denuncia un’infermità fisica
valutata nel manuale medico-legale come pari al 70%, sarà la percentuale
riferita al danno fisico ad essere compressa; mentre se viene valutato dapprima
il danno fisico, a risultare compressa sarà la valutazione del danno psichico.
Insomma soggetti con il medesimo tipo di
lesione verrebbero valutati, seguendo il criterio del nostro CTU, diversamente.
E come facciamo se un bambino viene violentato
e subisce quindi un danno psichico in assenza di una lesione fisica permanente?
Esiste in qualche guida medico-legale la voce “bambino violentato?”
In sintesi, riandando all’esempio da me
riportato, non si può trattare il dramma di un uomo privato della gioia di
essere padre ammirato e marito efficiente in tutte le sue funzioni, riducendo
il diritto al risarcimento per il grave danno psichico da lui subito ad un mero
arrotondamento, e ciò per il solo fatto che ha subito una menomazione fisica
rilevante.
Poiché, a questo punto,
è evidente che, per scoraggiare definitivamente tesi del tipo appena citato,
occorre anche aggiungere un’argomentazione scientifica che mostri la diversa
natura del danno psichico rispetto al danno fisico, procederò proprio in tal
senso.
Credo, del resto, che
tale argomentazione faccia anche parte di quella informazione psicologica dalla
quale il magistrato non può che trarre vantaggio per aggiornare i propri
criteri equitativi. Se questa informazione scientifica non è ancora entrata a
far parte della cultura giuridica, al punto che ad uno psicologo che esponendo
la propria psicodiagnosi o la propria valutazione della personalità di un
individuo viene spesso chiesto: “Lei è medico?”, forse dipende da due motivi di
fondo che spiegano, anche se non giustificano, tale stato di cose.
Il primo motivo riguarda il fatto che
la psicologia clinica si è sempre tenuta lontano dalle aule dei tribunali: la
pratica clinica che costituisce l’attività dello psicoterapeuta, e che si
avvale di sedute ad alta frequenza e ad orari stabili e predefiniti, male si
coniuga, con le lunghe attese e con le modalità dilazionatorie che
caratterizzano l’applicazione della legge.
Il secondo motivo riguarda il fatto che
si è sempre demandata la competenza, in termini di conoscenza della mente
umana, alla sola psichiatria nonostante la conoscenza dei dinamismi mentali non
sia mai stata patrimonio psichiatrico. A tale proposito, credo che molti
magistrati ignorino che oggi, per essere abilitato all’esercizio della
psicoterapia, lo psichiatra deve specializzarsi nelle materie che sono invece
costitutive della professionalità dello psicologo clinico.
Ma procediamo ora con le argomentazioni
scientifiche alle quali facevo dianzi riferimento.
La
natura del danno psichico
La caratteristica principale
che distingue il danno psichico da quello fisico è costituita, oltre che dalle
differenze strutturali alle quali ho già accennato, dalla diversa natura e
dalla diversa centralità che assume il concetto di sofferenza mentale nell’uno
e nell’altro caso. Questa mancata distinzione è quella che porta, a volte, ad
una certa confusione, non solo nella definizione, ma anche, come abbiamo visto,
nella determinazione e quantificazione del danno psichico.
Mentre, nel caso del
danno fisico, la sofferenza è quella che può essere definita come dolore
fisico, destinato (anche se non sempre) a scemare fino a scomparire con la
guarigione clinica, nel caso del danno psichico la sofferenza ha, invece,
natura “costitutiva” e “strutturante” nei confronti della infermità mentale.
Essa, quando non può essere tollerata, contenuta e ridimensionata in termini
realistici, in quanto associata a fantasmi inconsci, di marca infantile,
riattualizzati dall’evento traumatico, viene affrontata con modalità
disfunzionali (fughe o elusioni) che si riflettono in termini negativi sulla
“ideologia” relazionale del soggetto; da qui i sintomi e le inibizioni
psichiche che ci troviamo a dover valutare.
In altre parole, il disturbo mentale costituisce una difesa
inadeguata dalla sofferenza e dalla esperienza alla quale essa è associata; sofferenza che è sempre, lo ripeto di
natura relazionale (abbandono, rifiuto, costrizione, giudizio negativo,
ostilità ecc.).
Oggi si ritiene che la
sofferenza psichica sia essenzialmente di tre tipi:
1) la sofferenza o ansia “persecutoria”,
2) la sofferenza o ansia “depressiva”,
3) la sofferenza o ansia “confusionale”.
La prima è legata al timore
dell’altro o del mondo esterno, vissuto come aggressivo, ostile, indisponibile,
antagonista ecc. (secondo il livello dell’ansia); essa può essere generata da
qualsiasi atto violento sia di natura fisica che psicologica (aggressione,
incidente stradale, ma anche violenza psicologica, frustrazione ecc.).
La seconda è legata al timore di
perdere l’oggetto d’amore, o l’oggetto su cui si può contare per ottenere
sostegno, aiuto, conforto, solidarietà ecc. Il soggetto ha allora, a motivo
della sua ambivalenza (compresenza di amore e odio che caratterizza ogni
relazione umana) la sensazione di essere responsabile di tale perdita, sia che
sia avvenuta o che sia probabile; egli allora può chiudersi in se stesso
avvolto, per così dire, da un senso di colpa. Tale ansia può essere generata da
qualsiasi perdita affettivamente significativa, sia reale (abbandono, lutto,
ecc.) sia simbolica (partenza, perdita del lavoro, trasferimento forzoso,
ecc.).
Il terzo tipo di
sofferenza
è legato infine alla perdita della capacità di pensare, di riflettere, di
inquadrare logicamente gli eventi, di percepire realisticamente l’altro e, quindi,
di stabilire rapporti significativi. Spesso, anche se non sempre, tale tipo
d’ansia ha degli effetti negativi sulle capacità cognitive, sulla
differenziazione tra sé e l’altro o tra diversi aspetti del sé, per cui il
soggetto non riesce a fare chiarezza, a distinguere, nelle sue relazioni
interpersonali, le persone con caratteristiche positive da quelle con
caratteristiche negative. Essa può essere generata da qualsiasi evento che muti
la considerazione dell’altro (truffa, circonvenzione, tradimento, frode ecc.),
indipendentemente dal fatto che l’illecito dell’agente sia colposo piuttosto
che doloso.
La sanità e la
stabilità mentali dipendono dalla capacità di affrontare tali sofferenze che
quando sono vissute in maniera realistica non impediscono e non ostacolano la
vita di relazione, le capacità di adattamento sociale e, nel caso che ci
interessa, la possibilità di superare gli effetti emotivi del trauma subito.
La persona affetta da
grave ansia persecutoria (tipica della paranoia, presente, a volte, nella
schizofrenia, ma anche correlata a nevrosi e a tratti del carattere o anche
prodotta da eventi drammatici), proverà sfiducia, sospetto, ostilità,
diffidenza, al punto che tenderà ad isolarsi o comunque a modificare in senso
peggiorativo le proprie relazioni interpersonali, reagendo di conseguenza o
subendo gravi inibizioni.
La persona affetta da
grave ansia depressiva (tipica della depressione, presente nelle forme
ciclotimiche, ma anche correlata a nevrosi e a tratti del carattere o provocata
da eventi luttuosi), tenderà a ritirarsi dal mondo, cedendo a stati di
prostrazione che la faranno sentire indegna degli affetti familiari, anche se,
a volte, potrà reagire con manifestazioni maniacali e comportamenti violenti,
lesivi o autolesivi, di complesso significato.
La persona affetta da
ansia confusionale potrà, invece, diventare incapace di svolgere il proprio
lavoro per la perdita della capacità di concentrazione; potrà essere soggetta a
crisi di confusione mentale, o patirà altre conseguenze comunque deleterie
rispetto alla necessità di mantenere significative relazioni interpersonali.
Un trauma psichico o
fisico può risvegliare in un soggetto una sofferenza psichica, fino ad allora
ben controllata attraverso la rimozione, la negazione, la scissione o altri
meccanismi psichici difensivi. Tale ri-attualizzazione, che comporta sempre una
perturbazione negativa della “ideologia relazionale”, può imporre al soggetto
stesso l’impiego di gran parte delle sue energie e della sua attenzione al fine
di ristabilire il controllo che su tale sofferenza egli esercitava con successo
nel periodo precedente al fatto traumatico. Il danno psichico permanente si ha,
quando tale incapacità di ripristino del controllo della sofferenza diventa di
natura cronica.Laddove nel caso del danno fisico permanente la sequenza è: trauma fisico ----> lesione (associata a
dolore) ----> menomazione fisica permanente; nel caso del danno psichico
la sequenza è invece: trauma fisico e/o
psichico ---->sofferenza
psichica ----> menomazione psichica
(funzionale) permanente.
Il discorso è
certamente più complesso, in quanto le ansie sono spesso associate, o anche
suscettibili di entrare in gioco, alternativamente; inoltre anche la lesione
fisica può da luogo, oltre che ad un dolore fisico anche ad una sofferenza
psichica, ma quello che desidero sottolineare è che tali ansie sono costitutive
del disturbo mentale e ne determinano la configurazione, cosa che non avviene
nel caso del danno fisico.
Con altre parole
ancora, possiamo dire che la sofferenza, nel caso del danno fisico, è una
conseguenza della lesione; mentre nel danno psichico la sofferenza mentale ne
costituisce la causa. In ogni caso l’attività fisica e l’attività psichica, al
di là delle ovvie connessioni e correlazioni, hanno indubbiamente, eziologie,
sviluppi e vicissitudini loro proprie, così come sono loro proprie e distinte e
menomazioni che conseguono ai traumi nei quali sono rispettivamente
coinvolte.
Una volta ribadita la
diversa natura del danno psichico rispetto a quello fisico, approfondirò ora il
concetto di funzione e funzionalità psichica.
Il
concetto di funzione e di danno psichico inteso come danno funzionale.
Quanto finora esposto
ci permette di aggiungere alla definizione del danno psichico proposta da Quadrio,
una specificazione in termini di funzione. Possiamo cioè anche definire il
danno psichico come ogni menomazione
funzionale intra-psichica e relazionale, subita da un soggetto a seguito di un
evento lesivo, di natura fisica o psichica, da lui subìto passivamente. E’
chiaro, ma questo non ha natura definitoria quanto di inquadramento
risarcitorio, che l’evento lesivo per essere risarcibile deve avere natura di
illecito, civile o penale; vale a dire che il danno deve essere definibile come
in rapporto di causa-effetto con un atto ingiusto avente in tal senso rilievo
giuridico. Ma vi può essere anche un atto lecito che diventa illecito in
funzione della modalità con la quale viene esercitato? Un esempio è quello
della relazione extra coniugale della quale si parla nell’ambito del Diritto di
famiglia: la separazione può non essere imputabile al coniuge per il solo fatto
che questi ha instaurato una relazione adultera, ma solo se lo ha fatto in modo
da ledere la dignità del coniuge. Si tratta certamente di una questione
prettamente giuridica che esula dalla competenza dello psicologo. Tuttavia la
questione che io chiamerei della “liceità apparente” o, se vogliamo della
“illiceità occulta” non è cosa di poco conto. Basti pensare a due coniugi che
concordino per un regime di separazione “consensuale”; pur trattandosi di un
loro diritto a volte le loro conclusioni potrebbero essere assolutamente
disfunzionali per la crescita dei loro figli e quindi produrre in essi un danno
psichico non affatto rilevante.
Ma veniamo ora al tema
che più ci interessa: quello dell’esame delle funzioni psichiche.
Con il termine
“funzione” o “capacità funzionale” mi sono più sopra riferito alla capacità di
un individuo di accettare, di affrontare, di gestire e di risolvere, anche con
scelte compromissorie, ma tali da non inibire e limitare la realizzazione della
sua personalità, le proprie inevitabili vicissitudini esistenziali
caratterizzate dalla presenza di una sofferenza psichica. Dobbiamo ora passare
da questa definizione generale ad una definizione, per così dire,
“differenziale” delle funzioni psichiche e precisare, inoltre, quali sono le
aree, i campi di azione, le relazioni interpersonali all’interno delle quali
esse operano.
Le funzioni psichiche
si apprendono dai genitori tramite l’esperienza madre-bambino e successivamente
padre-bambino (in termini tecnici si parla di un processo di introiezione o di
identificazione introiettiva), ma vengono influenzate anche dal rapporto con
altre figure importanti per la crescita e per l’educazione dell’individuo
(insegnanti, educatori, figure carismatiche, di successo ecc.) e rafforzate e
rese stabili da ogni altra esperienza relazionale positiva, per cui possono essere intaccate o persino perdute a
seguito di esperienze negative, anche extra familiari, più o meno traumatiche.
Le funzioni psichiche
sono capacità da esercitare ma anche “valori”, convinzioni in cui credere e che
vanno a determinare atteggiamenti umorali quali ottimismo-pessimismo,
fiducia-sfiduca ecc. La loro perdita può far sentire impotenti, depauperati,
frustrati; ma se la perdita è tale da far perdere fiducia nella realizzabilità
dei desideri pulsionali o affettivi, l’atteggiamento e il comportamento del
soggetto possono essere scoraggiati o addirittura improntati a funzioni
negative, espressione, quest’ultime, di una vera e propria ideologia
esistenziale negativa.
Dato che le funzioni mentali positive
riguardano, alla fin fine, la capacità di affrontare, senza troppo dispendio energetico
(in termini tecnici si parla di “investimento libidico”), i tre tipi di ansia
ai quali abbiamo fatto più sopra riferimento e quindi di dedicare le energie
psichiche non alla difesa dall’ansia, ma alla realizzazione della personalità,
possiamo (seguendo la tipologia costruita da Donald Meltzer) enucleare quattro
funzioni fondamentali, che si configurano come veri e propri “valori”
esistenziali. Esse riguardano la capacità di:
1)
generare
amore
2)
infondere
speranza
3)
contenere
l’ansia depressiva
4)
pensare
Si tratta di modi di
porsi, di disposizioni mentali proprie del soggetto, di fronte al presente e al
futuro e rivolte verso se stesso e agli altri; disposizioni mentali che nascono
da una concezione positiva delle relazioni interpersonali.
Il soggetto che tende
a generare amore lo fa perché ritiene che l’amore sia in grado di prevalere
sull’odio e pensa così di poter contare su una corrispondente disposizione
d’animo da parte dell’altro; inoltre ritiene che una esistenza improntata a
tale disponibilità porti un quantum
auspicabile di serenità e di fiducia esistenziali. La tendenza ad infondere
speranza richiede che il soggetto stesso sia animato da un eguale ottimismo,
mentre la capacità di contenere gli inevitabili momenti di depressione permette
al soggetto di affrontare le difficoltà senza cedere allo sconforto. La
capacità di pensare è, in fondo, il risultato, la conseguenza delle prime tre
capacità funzionali, perché la serenità e l’obbiettività di giudizio che da
esse derivano, permettono al soggetto di considerare se stesso e il mondo in
rapporto a tutte le realistiche possibilità di realizzazione che tale
obbiettività di giudizio consente; ciò anche quando si tratta di mere
possibilità che per essere utilizzate richiedono una buona dose di perseveranza,
nonostante i momentanei “rovesci di fortuna” che sono sempre “dietro l’angolo”.
Le disfunzioni o,
meglio, le funzioni negative che ogni soggetto è portato ad acquisire come
difesa dalla sofferenza psichica sono quelle che si connotano come la versione
opposta e contrapposta delle funzioni positive; esse sono quelle intese a:
1)
suscitare
odio,
2)
seminare
disperazione,
3)
trasmettere
ansie persecutorie,
4)
creare
confusione
La prima domanda che viene spontanea è: “A
cosa ci serve conoscere quali sono le funzioni psichiche, e come ci aiuta tale
conoscenza nei nostri problemi di definizione, determinazione e quantificazione
del danno psichico?”
L’obiezione non è così irragionevole, in
quanto il nostro problema non è di cultura psicologica, ma strettamente
operativo. Tuttavia all’obiezione si può facilmente rispondere. Prima però devo
inserire il terzo elemento fondamentale che, affiancato al concetto di
sofferenza mentale e al concetto di capacità psichica funzionale, ci permetterà
di affrontare convenientemente i problemi della determinazione e della
quantificazione del danno psichico. Tale terzo elemento è costituito dal concetto di area di attività o relazionale.
Senza la definizione
di tali aree sarebbe estremamente difficile e, soprattutto, aleatorio,
procedere alla determinazione e alla valutazione di un danno psichico. Freud
definiva la realizzazione dell’individuo semplicemente come capacità di amare e
di lavorare; ma per l’economia del nostro discorso dobbiamo procedere ad una
maggiore articolazione di quelle aree che potremmo anche definire come
“esistenziali”.
Le aree di realizzazione di personalità, o di
quello che è stato definito come il “valore uomo”, da me proposte sono le
seguenti:
1)
L’area
dell’attività lavorativa
2)
L’area
dell’attività extra lavorativa
3)
L’area
delle relazioni intime (relazione di coppia).
4)
L’area
delle relazioni famigliari (relazione tra fratelli, tra genitori e figli e tra
questi e gli altri membri significativi per la convivenza familiare).
5)
L’area
delle relazioni sociali
6)
L’area
delle relazioni intrapsichiche ( rapporti con se stessi)
Si potrebbe obiettare
che l’area dell’attività extralavorativa, implicando comunque dei rapporti
interpersonali, si sovrappone, almeno in parte, a quella delle relazioni
sociali; e che l’area delle relazioni intime si sovrappone a quella delle
relazioni familiari delle quali, comunque, fa parte; ma ritengo che occorra
comunque, nel primo caso, distinguere l’area in cui è prevalente l’attività
“materiale”, da quella in cui è prevalente l’aspetto relazionale, così come
nell’ambito delle relazioni affettive è bene distinguere i casi in cui gli
effetti dannosi interferiscono con la vita di coppia, da quelli che
interferiscono con i rapporti genitoriali. In ogni soggetto vi è dunque,
sempre, una componente narcisistica che lo spinge all’attività (attraverso la
quale egli cerca di dimostrare che possiede delle capacità creative), e una
componente relazionale che lo spinge verso la realizzazione di rapporti
emotivamente ed affettivamente significativi. Entrambe le componenti servono,
comunque, anche se con modalità diverse e, spesso, opposte, a contenere la
sofferenza mentale: con la prima il soggetto cerca dimostrare a se stesso che
non ha bisogno degli altri, che può contare su di sé; con la seconda egli cerca
il sostegno dell’altro, anche se, in certi casi, può negare di sentirne la
necessità. La prima riguarda la stima di sé, la seconda riguarda il timore
della solitudine e dell’isolamento. E’ però evidente che entrambe hanno
un’implicazione reciproca in quanto, ad esempio, una maggiore stima di sé
permettere di realizzare un rapporto interpersonale in un clima di maggiore
stabilità e sicurezza; mentre una maggior serenità di rapporto può stimolare
l’attività lavorativa. Nelle indagini peritali è bene quindi distinguere il
danno che riguarda la capacità di svolgere un’attività, dal danno che
interferisce con le relazioni interpersonali. Per quanto concerne l’area delle
relazioni intime, essa riguarda il rapporto di coppia, mentre l’area delle
relazioni familiari riguarda i rapporti genitori-figli. Certamente i due tipi
di rapporti familiari sono correlati, ma anche in questo caso è bene tenerli
distinti, in quanto un trauma può essere vissuto come lesivo nei confronti del
ruolo coniugale, oppure risultare lesivo nei confronti del ruolo genitoriale.
La situazione è
alquanto complessa, ma proprio per questo è bene tenere separate le diverse
are, anche se, di fatto, sono psicodinamicamente correlate.
Appare subito evidente
che le sei aree appena enunciate non sono altro che “contenitori” vuoti che
dovrebbero, appunto, essere in grado di contenere la casistica del danno
psicologico, ammesso che vi possa totalmente rientrare. Vediamole ora
singolarmente.
L’ area
della attività lavorativa
Si tratta certamente
di una delle più importanti aree di realizzazione o, per lo meno, di
espressione della personalità. Il termine attività lavorativa va inteso in
senso lato: include il lavoro dipendente, libero professionale, artigianale,
imprenditoriale; insomma qualsiasi attività dell’individuo rivolta alla
produzione di reddito. Non si tratta però di valutare il danno dal punto di
vista di una perdita economica, ma da quello della realizzazione
dell’individuo. L’attività lavorativa deve quindi essere sentita come
dipendente da una capacità potenziale. Un soggetto che non lavora, anche se il
lavoro che andrebbe a svolgere è modesto, vive la sua posizione sociale come
parassitaria, anche quando egli non ha bisogno di lavorare potendo vivere di
rendita. L’attività produttiva assume per l’individuo normale, il significato
(il più delle volte inconscio) di un contributo figliale che ripaga in termini
di gratitudine le figure genitoriali per quello che hanno fatto per lui. Ma
anche quando l’attività lavorativa ha una valenza ambivalente o natura
difensiva, riveste un ruolo importante nell’economia mentale. La perdita o la
limitazione della capacità lavorativa fa sentire il soggetto come menomato,
handicappato, o persino punito dal destino; da qui il vissuto depressivo o
paranoico (se egli considera la sua esclusione come un attacco alla sua
personalità); o anche il senso di impotenza, che egli può equiparare, a volte,
alla perdita della virilità.
La conseguenza del
danno psichico, quando colpisce quest’area, può riguardare non solo la perdita
del lavoro, ma anche la sua dequalificazione. Quando l’evento dannoso ha
origine in quest’ambito ed è imputabile al datore di lavoro, allora si parla,
oggi, di mobbing o di bossing.
Il danno psichico, in
quest’area, può non riguardare direttamente la capacità lavorativa; il danno
può riguardare anche solo l’atteggiamento nei confronti dell’attività
lavorativa. Può venir meno l’impegno necessario per migliorare la propria
posizione, si può diventare apatici, poco interessati, inclini all’assenteismo
in quanto il lavoro può iniziare ad essere sentito come troppo faticoso: una
sorta di condanna biblica. Il danno psichico è tanto più grave quanto minore è
la possibilità di “riciclarsi”, di svolgere altre attività egualmente
gratificanti o, per lo meno, equipollenti.
Il soggetto integro
nelle sue funzioni mentali tende a porsi nei confronti dell’attività lavorativa
delle finalità, degli obbiettivi; la sua tonalità emotiva è sempre
caratterizzata da un senso di aspirazione anche se il soggetto può essere
contento di quello che possiede e della situazione in cui si trova. In tal
senso la personalità matura percepisce se stessa come creativa,
indipendentemente dalla qualità delle mansioni assegnategli. E’ chiaro che questo
atteggiamento può essere intaccato dalla delusione, dalla sfiducia, e dalla
disperazione: l’ottimismo o, meglio, la capacità di superare i momenti di
scoraggiamento, si può tramutare in pessimismo, passività, depressione;
tuttavia il soggetto integro riesce a superare le sue crisi utilizzando tutte
le possibilità a sua disposizione.
Si potrebbe obbiettare che l’area
dell’attività lavorativa non è utilizzabile per valutare il danno psichico di
coloro che per definizione appartengono a fasce sociali che non sono ancora o
non sono più inseriti nel mondo del lavoro: vale a dire i minori o gli anziani
in pensione o, anche, le casalinghe. Tale obiezione è facilmente vanificabile,
almeno per quanto riguarda il bambino, in quanto l’attività lavorativa trova la
corrispondenza nel bambino nell’attività scolastica e nell’infante trova
corrispondenza nell’attività ludica, nel gioco.
I risultati scolastici positivi (si badi bene:
non quelli “eccezionali”) sono spesso indice di un buon rapporto tra genitori e
figli. Per converso, un così detto “disturbo dell’apprendimento” può essere
dovuto ad una crisi di crescenza (specie in età adolescenziale), ma può anche
essere indice di un danno psicologico. Svogliatezza, assenteismo, incapacità di
studiare, tendenza a ritirarsi dallo studio e chiudersi in casa, accuse mosse
ripetutamente ai genitori e persino la stessa tossicodipendenza, suggeriscono
un’approfondita indagine, non solo riguardo alla esistenza di carenze
affettive, ma riguardo all’esistenza di vere e proprie responsabilità
genitoriali.
Anche il “bullismo” può essere una reazione
conseguente ad un trauma subito ad opera di frustrazioni subite nei rapporti
genitori-figli.
La riuscita nell’attività scolastica e il
piacere provato nel gioco sono necessari al minore così come il lavoro lo è per
l’adulto. Anche l’attività scolastica ed il gioco hanno un importante
significato simbolico: la prima è una vera e propria attività lavorativa,
quella del bambino piccolo è un necessario momento elaborativo delle
problematiche psicologiche legate allo sviluppo. Anche l’anziano può avere
bisogno di svolgere un’attività che produca reddito, ma ciò riguarda più l’area
della professione, piuttosto che il lavoro dipendente; la mancanza di attività
“lavorativa” può farlo sentire escluso fuori del contesto sociale; spesso si
tratta di assumere un ruolo familiare come è quello del nonno, altre volte
l’anziano ricorre al volontariato o coltiva interessi ed hobby; ma questi
rientrano in altre aree che sono quella dell’attività extra lavorativa o, nel
caso si tratti del ruolo di nonno, rientra nell’ambito dei rapporti familiari.
Nel caso dell’anziano vi sono casi in cui l’area lavorativa non partecipa a
quella media ponderale che, come vedremo, proponiamo di utilizzare per la
valutazione del danno; ma, data la natura “ponderale” della quantificazione da
me prospettata, questa esclusione non infirmerà la valutazione quantitativa.
Per quanto riguarda la casalinga, la natura di attività lavorativa delle sue
mansioni è ormai riconosciuta anche dall’Ordinamento giuridico e credo sia
legittimo considerarla alla stregua di un’attività produttiva con, anzi,
maggiori implicazioni psicologiche delle attività lavorative vere e proprie.
L’area
dell’attività extra lavorativa
Riguarda l’attività
“scelta” dal soggetto come espressione della sua personalità. E’ chiaramente
diversa dalla attività lavorativa che è il più delle volte imposta dalla
necessità di sussistenza piuttosto che corrispondere ad una scelta
dell’individuo. L’attività extra lavorativa quando è conseguente ad una libera
scelta da parte del soggetto (vi potrebbero essere condizionamenti di vario
tipo) ha un significato fortemente simbolico, ha cioè valore di sostegno
narcisistico ed è meno caratterizzata dalla competitività, a meno che non abbia
assunto connotazioni professionali commercialmente condizionate. Per quanto
riguarda l’attività extra lavorativa, il riferimento ai soggetti minori è più
agevole, in quanto il suo equivalente è dato dall’attività sportiva o
ricreativa. L’attività creativa non è invece tipica del minore, anzi, il più
delle volte l’enfant précoce non è,
dal punto di vista psicologico, un soggetto avvantaggiato. Spesso il minore che segue una carriera
artistica precoce subisce, di fatto, delle gravi interferenze riguardo al suo
sviluppo adolescenziale. Ricordo, a tale
proposito un lavoro psicoanalitico che si intitolava “Il dramma del bambino
dotato”. Sembra che la capacità creativa sia una prerogativa della mentalità
adulta e abbia a che fare con il concepimento e la crescita della prole o con
un suo equivalente simbolico.
L’ area
delle relazioni intime
E’ un’area vitale per
lo sviluppo e la realizzazione del soggetto, in quanto un buon rapporto di
coppia non solo contribuisce a mantenere l’equilibrio psichico di entrambi, ma,
in qualche modo “bonifica” l’ambivalenza che ciascun partner nutriva nei
confronti dei propri genitori.
Se per il bambino una
“buona coppia” ha un effetto strutturante positivo, per l’adulto ha un effetto
di mantenimento della salute mentale. La vita non può essere affrontata in
solitudine; il sentirsi soli ed isolati provoca nel soggetto un senso di vuoto
che tende a sfociare nella depressione od a covare sentimenti di ostilità e di
rabbia nei confronti del mondo e della vita. Poiché la coppia si fonda su
un’intesa affettiva e sessuale, ogni perturbazione che limita tale intesa
produce effetti che, se perdurano, portano alla rottura del rapporto. Il danno
subito da uno dei componenti la coppia si riflette spesso sull’altro in termini
di danno indiretto.
In quest’area mi
riferisco solo alla relazione di coppia, pur esistendovi anche altre relazioni
“intime” importanti quali, ad esempio, una profonda amicizia
Il danno all’immagine,
sia esso connotato in termini estetici che in termini etici, può risvegliare
sentimenti di indegnità, di svalutazione del sé che, quando intaccano le
relazioni intime, possono arrivare ad un tale grado di gravità da sfociare nel
suicidio.
Poiché le altre aree
assumono sostanzialmente un significato simbolico rispetto ai legami
affettivo-sessuali, un danno che turbi quest’area relazionale si estende a
tutti gli altri contesti
Tra le relazioni
intime ha particolare importanza l’attività sessuale, sia quando essa fa parte
di un rapporto d’amore, sia, paradossalmente, anche quando la sessualità è
utilizzata in maniera strumentale, vale a dire, quando serve a sostenere il
sentimento di potenza o la posizione di dominio dell’altro; purché tale
sfruttamento sia contenuto entro certi limiti. Sarebbe come dire, capovolgendo
il noto proverbio, “meglio male accompagnati che soli”.
I motivi per cui
l’integrità della funzione sessuale è così importante sono diversi, ma il più
rilevante è dato dal fatto che la sessualità ha una natura “concreta” che è in
grado di sostenere l’onnipotenza.
Nell’uomo ha più a che
vedere con la potenza esercitata in maniera palese; nella donna ha a che vedere
con la seduttività per cui gli aspetti di dominio sono spesso subdoli,
mascherati.
Per assurdo l’attività
sessuale è più importante per i soggetti nevrotici che per i soggetti
“normali”; mentre, per questi, le carenze sessuali possono essere compensate a
livello affettivo, per i primi l’impotenza sessuale e la frigidità sono un
grosso ostacolo al mantenimento di un equilibrio psichico; al punto che la
lesione della capacità sessuale può provocare danni psichici molto gravi.
L’area dei rapporti intimi è di difficile
valutazione tranne che per i casi in cui una lesione organica giustifichi
oggettivamente la perdita della capacità sessuale. Negli altri casi è
importante la correlazione tra quanto dichiarano gli interessati e i loro
coniugi (che devono sempre essere ascoltati), con quanto si può rilevare nel
colloquio clinico o dall’esame dei protocolli dei test.
Anche in questo caso
il concetto di relazioni intime, quando è riferito al minore va considerato in
rapporto all’età specifica (meglio sarebbe dire: alla fase di sviluppo del
soggetto); riguarda il rapporto affettivo tra fratelli e tra figli e genitori,
considerati però dalla parte del figlio, vale a dire dal suo “vertice di
osservazione”.
L’attività sessuale,
che dopo la liberalizzazione dei costumi, è ritenuta lecita anche per il minore
con età superiore ai 13 e 14 anni (a seconda che si tratti di rapporti tra
minori o tra un adulto e un minore) non è una vera relazione intima. Per
dimostrare quanto appena affermato dovrei esporre i fondamenti teorici che
riguardano lo sviluppo adolescenziale, ma esulano però dal presente lavoro.
Area
delle relazioni familiari.
Riguarda sia i
rapporti tra fratelli che tra ascendenti e discendenti (genitori-figli,
nonni-nipoti). Tale area di indagine è particolarmente importante quando si
deve valutare il danno indiretto, come, ad esempio, il danno da uccisione di un
congiunto. Altri casi riguardano eventi che hanno a che fare con la maternità o
la paternità. Ma non solo: si tratta di un’area l’implicazione della quale si
sta certamente espandendo anche in funzione dell’evoluzione del diritto di
famiglia e delle leggi che si occupano della fecondazione o dell’interruzione
di gravidanza.
Per il minore il punto
di vista nelle disfunzioni relazionali va trattato nell’ambito di un’indagine
adolescenziale.
Area
delle relazioni sociali
L’uomo è un essere
sociale: il suo sviluppo psichico e l’equilibrio psichico che ne consegue sono
dipendenti non solo dalle relazioni familiari, in primis quelle con i genitori,
ma, a partire dall’adolescenza, anche con il gruppo dei coetanei.
Certamente la socializzazione ha importanza
anche per il bambino, ma le relazioni tra i bambini sono sempre orientate o
strumentali rispetto al più centrale rapporto con i genitori. Nell’adolescenza
invece il rapporto con i coetanei è davvero vitale per la crescita e
l’educazione. A quest’ultimo riguardo dovrei esporre una teoria
dell’adolescenza che oltre a confermare queste mie affermazioni, renda ragione
della grande importanza che assume, nella fase adolescenziale, il rapporto con
il gruppo dei coetanei, dell’uno e dell’altro sesso; per tale aspetto rinvio al
lavoro più ampio al quale ho fatto riferimento nella nota (2) all’inizio del
presente scritto.
Area
delle relazioni intrapsichiche ( rapporti con il Sè).
Riguarda l’autostima,
la percezione della propria immagine psichica e corporea. Il Sé è un concetto
più ampio di quello dell’Io; esso include i rapporti del soggetto con le figure
genitoriali interiorizzate.
La percezione che ciascun soggetto ha di se
stesso dipende dalla valutazione e dal giudizio che egli ritiene abbiano di lui
i genitori interiorizzati, ma dipende anche dal giudizio esterno. La
valutazione di se stessi è, ovviamente, razionalizzata e giustificata da
elementi che il soggetto ritiene oggettivi in quanto le vere ragioni sono di
natura intrapsichica inconscia. E’ comunque importante rendersi conto di quanto
sia importante per ogni individuo l’integrità della stima di sé.
A questo punto
possiamo rispondere in senso affermativo alla domanda posta sull’utilità di
approfondire la natura delle capacità funzionali, in quanto esse costituiscono
“l’equipaggiamento” mentale idoneo per affrontare con successo la sofferenza
psichica. Questo approfondimento con l’aggiunta della verifica della
correlazione esistente tra le diverse aree dovrebbe permettere di affrontare
con aspettative positive il problema della prova che è ben diverso da quello
preteso per il danno fisico. Ogni disfunzione psichica avvenuta in una delle
diverse aree di attività e relazionali (quindi ogni danno psichico) deve poter
trovare riscontro nella concomitante diminuzione o nella perdita di una o più
funzioni mentali nelle altre aree di attività o relazionali.
CAP. 2 –
L’oggetto
dell’indagine peritale
A questo punto abbiamo a disposizione tre concetti
sui quali contare per affrontare il problema della quantificazione del danno:
La
determinazione dell’eventuale danno psichico avviene attraverso l’indagine che
riguarda tutti e tre questi elementi; nel senso che l’evento traumatico deve
aver prodotto dei mutamenti negativi relativamente a tutti e tre gli elementi
considerati. .
E’ indifferente quale
sia l’ordine in cui tali elementi vengono presi in considerazione.
Possiamo, ad esempio,
iniziare confrontando quale sia stata la situazione relativa alle aree di
realizzazione ante evento traumatico
e poi confrontarla con la situazione attuale.
Possiamo poi
verificare quale sia il tipo di ansia sofferto dal soggetto dopo l’evento
traumatico; evidenziando la correlazione tra tale tipo di ansia e i turbamenti
avvenuti nelle diverse aree di realizzazione.
Possiamo infine
confermare questa correlazione indagando sul grado di efficienza delle singole
funzioni.
Prendiamo, ad esempio,
un soggetto che mostri degli aspetti depressivi che sono, secondo lui,
responsabili della perdita del lavoro, del suo stato di chiusura, delle sue
difficoltà con il partner e che egli imputa al fatto traumatico subito. Egli
denuncia inoltre un timore agorafobico che gli ha fatto perdere le sue amicizie
ed un’apatia persistente legata alla sensazione di fallimento. Esaminando la
situazione potremmo riscontrare, in effetti, una differenza peggiorativa
rispetto al passato; ma se dai colloqui clinici e dalla somministrazione dei test
proiettivi individuare poi, nel
soggetto, delle evidenti caratteristiche isteriche o istrioniche, potremmo
ritenere, con un certo fondamento, che le sue lamentele depressive siano
simulate e fraudolente. In tal caso un ulteriore colloquio clinico potrebbe
permetterci, usando maggiore attenzione, di rilevare elementi simulatori o
manipolativi che ci erano, in un primo tempo, sfuggiti, e quindi farci decidere
in tal senso con validi motivi. Ma questo è solo un esempio che non rende
ragione di tutte le incongruenze che un
esame tripartito potrebbe mettere in evidenza. Sono poi convinto, che la
mancanza di una verifica “incrociata”, mantenendo elevate le difficoltà di
valutazione del danno crei nelle Società
Assicuratrici un clima di sospetto pseudo-paranoide che inducendo a “fare di
tutt’erba un fascio”, penalizzi proprio quei soggetti che effettivamente hanno
subito un danno che avrebbero il diritto
di vedere adeguatamente valutato e risarcito. Essi sono troppo presi dalla loro
sofferenza mentale per architettare strategie simulatorie tendenti ad ottenere
il risarcimento danni, al punto che si trovano svantaggiati in rapporto ad
altri più subdoli soggetti.
A questo proposito ho
trovato spesso soggetti che hanno richiesto il risarcimento del danno psichico
solo perché sollecitati dai loro familiari essendo troppo presi, ad esempio,
dalla loro depressione, per trovare energia a sostegno di una giusta
rivendicazione.
Quest’ultimo argomento
mi porta ad anteporre alla presentazione dei miei criteri di quantificazione,
alcuni problemi non affatto marginali che riguardano sia la determinazione che
il rapporto causale tra evento traumatico e danno psichico. Affronterò qui il
problema delle concause e il problema della “negazione” del disagio psichico.
Il
problema delle concause
E’ noto che per
ottenere il risarcimento di un danno psichico è necessario dimostrare, oltre
all’esistenza effettiva del danno, anche che tale danno è in rapporto di
causa-effetto con l’evento considerato come traumatico. E’ anche necessario che
colui che ha subito il danno non abbia avuto alcuna responsabilità, né per
quanto riguarda il verificarsi dell’evento traumatico, né per quanto riguarda
il suo livello di gravità.
A tale riguardo
l’obiezione che sovente viene opposta
alla richiesta di risarcimento dalla parte “resistente” non è
tanto o, meglio, non solo quella che contesta l’esistenza del danno psichico o
la sua gravità; ma quella secondo la quale il disagio psichico presentato dal
soggetto non può essere imputato al fatto traumatico in quanto già
preesistente. In tal caso, la richiesta di un risarcimento non avrebbe
fondamento mancando il rapporto causale. Per provare il fondamento di tale
affermazione di preesistenza del danno psichico, ci si appella generalmente al
risultato dei test, specie quando il test somministrato è il Rorschach (che è
considerato un test di struttura). Nel caso, infatti, in cui il test metta in
evidenza tratti della personalità compatibili con l’effettiva esistenza del
danno funzionale lamentato dalla vittima, questi vengono ritorti contro la vittima, interpretando tali
tratti di personalità come la riprova che suoi disturbi sono di vecchia data,
in quanto elementi strutturali. Paradossalmente, ciò che dovrebbe dare ragione
alla vittima gli viene ritorto contro.
Il ragionamento della parte resistente, in
tali casi, è il seguente: “Il test è un test che mette in evidenza una
struttura psichica, e poiché una struttura, per definizione, è
un’organizzazione stabile nel tempo e scarsamente soggetta a modificazioni, ciò
significa che i disturbi funzionali o mentali dichiarati dal paziente, essendo
rilevati anche dal test in questione, sono la riprova che il danno psichico
patito aveva radici in un tempo molto antecedente all’evento traumatico.”.
Ancora una volta si fa un errore di
valutazione, molto simile a quello effettuato dal CTU nel caso da me più sopra
citato, utilizzando un ragionamento logico in sé sembra sostenibile, ma
viziato in quanto parte da un
presupposto errato.
A parte il fatto che gli stessi studiosi del
Rorschach hanno sempre lamentato i limiti di tale test, i cui risultati si
configurano come uno “spaccato” della mente riferito al momento presente e
quindi poco utile per fare sia ipotesi eziologiche che previsioni prognostiche,
l’errore di fondo, come spesso accade quando ad occuparsi della mente è un
medico-legale, deriva dal fatto che si fraintende il significato di struttura
mentale. La struttura mentale, come già ho segnalato, non è affatto un’entità
stabile, ma un insieme di elementi psicodinamici in equilibrio instabile, per
cui estendere lo stato mentale a ritroso nel tempo è un’operazione aleatoria
che non è sostenuta da alcuna prova. Lo dimostrano, ad esempio, le psicosi
ciclotimiche, nelle quali stati maniacali si alternano a stati depressivi con,
inoltre, una tendenza del paziente, nelle fasi di intervallo, ad utilizzare
meccanismi psichici di marca ossessiva. D’altronde, se la struttura mentale
posta in evidenza dal Rorschach fosse così stabile, non si vede perché tutti i
manuali di utilizzazione del test insistano nel raccomandare che venga evitato,
nel corso della somministrazione, ogni minima interferenza sia ambientale che
personale. Se la struttura mentale fosse così stabile non ci si preoccuperebbe
che le condizioni di luce siano ottimali, che il testista eviti anche il minimo
intervento che possa diventare un’induzione, che le tavole siano presentate
sempre con modalità uniformi ecc.
Ma quello di cui non si rende conto chi
denuncia la preesistenza del disagio psichico, è che l’ipotesi da lui sostenuta
non solo non giustifica un rigetto della richiesta di risarcimento, ma, a ben
vedere, va a vantaggio del soggetto danneggiato. Il fatto che il test abbia
messo in evidenza elementi che confermano il disagio psichico lamentato dal soggetto,
serve solo per confermare che quanto da lui dichiarato è veritiero e non frutto
di esagerazione o simulazione.
Inoltre, se il soggetto aveva davvero una
struttura tale da causargli un disagio anche in assenza di traumi, allora si
dovrebbe poter rintracciare nel suo passato momenti di crisi e disfunzioni
relazionali che, stante la sua fragilità psichica, avrebbero dovuto
manifestarsi con una certa frequenza.
In altre parole, il disagio psichico
funzionale del soggetto, per non essere imputabile all’evento traumatico del
quale è stato vittima, avrebbe dovuto essere rintracciabile nel passato con una
certa continuità oltre che con una certa evidenza.
E non regge nemmeno l’affermazione che gli elementi
disfunzionali evidenziati dal test sono la riprova che esiste una concausa,
perché comunque il discorso appena concluso varrebbe comunque.
L’effettivo peggioramento della situazione post trauma rispetto a quella ante è sufficiente per dimostrare il
rapporto causa-effetto perché, in caso contrario, dall’esame delle diverse aree
di realizzazione non dovrebbe emergere alcuna variazione significativa.
CAP. 3
I
criteri di quantificazione del danno
Una volta stabilito
che il danno psichico consiste nella diminuzione delle capacità funzionali di
far fronte alla sofferenza psichica (persecutoria, depressiva e confusionale)
riattivata ad opera dell’evento danno; una volta stabilito che il danno
psichico è oggettivamente determinabile esaminando ed evidenziando:
a) i turbamenti
avvenuti nelle diverse aree di espressione e di realizzazione della
personalità,
b) la natura della sofferenza psichica,
c) le carenze
funzionali che ne hanno impedito la tolleranza e il superamento.
Dobbiamo ora
individuare un criterio di quantificazione che abbia un fondamento nella realtà
relazionale del soggetto ma che possa essere trasformato in indici oggettivi
(valori percentuali) tali da poter essere utilizzati dal magistrato in sede
decisionale. In altri termini dobbiamo
costruire dei parametri di verifica della realtà del danno psichico a partire
dalle conseguenze che esso ha avuto sull’esistenza del danneggiato.
Il criterio di
attribuire un valore in punti percentuali ad una determinata configurazione del
disagio psichico è in sé valido, costituendo una scala di livelli di gravità in
linea con l’obbiettivo della personalizzazione del danno. Il fatto è che tale
graduazione non è deducibile dalla nosografia psichiatrica, né tanto meno dai
manuali di valutazione medico-legali creati per la valutazione del danno
fisico, in quanto non permettono né la personalizzazione del danno, né la sua
verifica, e nemmeno la sua confutazione.
In altre parole la scala di valutazione è
buona ma non il metodo per arrivare alla percentualizzazione. L’anamnesi
psichiatrica non è in grado di distinguere, checché se ne dica, tra un soggetto
che simula una depressione e un soggetto che l’abbia davvero patita. I test
proiettivi hanno, in questo senso, maggiore significatività, ma oggi la loro
conoscenza è così diffusa che non è difficile per una vittima trovare delle
informazioni che gli permettano di fornire risposte atte a confermare la
legittimità della sua richiesta di risarcimento.
E’ del resto legittimo aspettarsi che
nell’ambito del diritto risarcitorio, i tradizionali criteri diagnostici di
marca psichiatrica non siano affatto utilizzabili, non solo per determinare o
quantificare il danno psichico, ma nemmeno per salvaguardarsi da una sua
esagerazione o simulazione. Quando un paziente si reca a consultare uno
psichiatra o uno psicologo clinico, ha tutto l’interesse (salvo casi
particolarissimi) ad essere sincero, in quanto non trarrebbe alcun vantaggio
dal mentire; anzi, sprecherebbe inutilmente tempo e denaro. Nel caso di una
richiesta di risarcimento danni, il danneggiato ha invece tutto l’interesse ad
esagerare o a simulare un disagio psichico, perché in assenza di tale disagio
egli non avrebbe diritto ad alcun risarcimento.
Il criterio da me proposto, permette invece,
da questo punto di vista, una verifica per così dire “probatoria”, contando sia
sulla possibilità di confrontare la situazione ante da quella post
evento traumatico, sia sulla possibilità di un’indagine “incrociata”.
Per questa indagine incrociata sarà comunque
necessario ricorrere ad un’adeguata metodologia di indagine attuabile
attraverso l’utilizzo di un apposito protocollo di indagine.
Ma se la verifica incrociata permette di
determinare l’esistenza del danno psichico, non abbiamo ancora preso in esame
un criterio che permetta una trasformazione in valori percentuali rispettando
il principio della personalizzazione del danno.
I
diversi livelli di gravità delle menomazioni funzionali.
Il criterio di
quantificazione che vado a proporre, parte dalla suddivisione del danno in
fasce di gravità. Tali fasce di gravità ed i relativi valori percentuali
corrispondono a quelli già utilizzati da diversi Enti previdenziali quali
l’INAIL e l’INPS e contenuti anche in alcune norme di Legge (Norme sulle
assunzioni obbligatorie), per cui la loro scelta è stata mutuata da criteri di
quantificazione già da tempo in atto e che sono quindi unanimemente condivisi.
Ho scelto dunque come parametri di riferimento
quattro diverse fasce di gravità corrispondenti ad altrettanti intervalli
percentuali.
Il danno psichico è stato cosi suddiviso in:
Danno
lieve:
che comprende le percentuali d’invalidità che vanno dall’1 al 10%
Danno
rilevante:
che comprende le percentuali d’invalidità che vanno dall’11 al 33%.
Danno
grave: che comprende le percentuali d’invalidità
che vanno dal 34 al 66%.
Danno
molto grave: che
comprende le percentuali d’invalidità che vanno dal 67 al 100%.
Per valutare
l’incidenza del disagio psichico nelle diverse aree relazionali, abbiamo graduato
tali aree con quattro valori crescenti che corrispondono al valore percentuale
mediano delle diverse aree di gravità appena menzionate. Per cui:
·
il danno lieve sarà valutato come
corrispondente al 5% (valore medio tra 0 e 10);
·
il danno rilevante sarà valutato come
corrispondente al 21% (valore pari alla somma del valore massimo della fascia
del danno live, cioè 10, + l’11% che è il valore mediano tra 11 e 33 );
·
il
danno grave sarà valutato come corrispondente al 49% (valore pari alla
somma del valore massimo della fascia del danno rilevante, cioè 33, + 16 che è
il valore medio tra 34 e 66);
·
il danno molto grave sarà valutato come
corrispondente all’83% (valore pari alla somma del valore massimo della fascia
del danno grave, cioè 66, + 17 che è il valore medio tra 67 e 100.
Nella tabella di
valutazione non si tiene conto di danni superiori all’83% in quanto riservati a
casi di gravissimo danno psichico irreversibile che rappresentano casi
eccezionali che potranno comunque essere valutati secondo la discrezionalità
del giudice. Esiste del resto un pregiudizio difficilmente superabile che tende
a sottovalutare l’entità del danno psichico rispetto al danno fisico per il
quale ultimo le valutazioni vicine al 100% sono invece previste (vedi gli stati
di coma, gli stati molto simili ad un’esistenza vegetativa; stati di paralisi
totale che pur non sono incompatibili con la vita psichica ecc.).
Credo che questa sottovalutazione dipenda
anche dalla maggiore oggettivazione del danno fisico, nel senso che è ritenuta
più difficile la simulazione, anche se non sempre questo è vero se si
considerano danni del tipo “colpo di frusta” o i danni conseguenti a traumi
cranici).
Ma vi sono anche altre ragioni che non è qui
il caso di considerare ma che comunque troveranno spazio nel mio più ampio
lavoro in preparazione.
Il criterio di cui
sopra dà luogo è riassunto nella tabella riportata qui di seguito: nella
colonna di sinistra sono riportate le aree di attività e relazionali mentre
nella colonna di destra sono riportate le diverse fasce di gravità in termini
di valori percentuali “mediani”.
|
AREE
DI ATTIVITA E RELAZIONALI |
LIVELLI DI GRAVITA’ |
|||
|
|
Lieve Rilevante Grave Molto grave |
|||
|
Area dell’attività lavorativa |
5 |
21 |
49 |
83 |
|
Attività extralavorativa |
5 |
21 |
49 |
83 |
|
Area delle relazioni intime |
5 |
21 |
49 |
83 |
|
Area delle relazioni familiari |
5 |
21 |
49 |
83 |
|
Area delle relazioni sociali |
5 |
21 |
49 |
83 |
|
Area delle relazioni intrapsichiche |
5 |
21 |
49 |
83 |
Esempio di calcolo:
Ad un soggetto che abbia subito, a seguito di
una forma depressiva, un danno funzionale nelle singole aree di realizzazione e
classificabile rispettivamente come rilevante, grave, rilevante, grave,
rilevante, grave avrà il seguente punteggio:
21 + 49 + 21 + 49 + 21
+ 49
-----------------------------------=
35% di invalidità psichica
6
E’chiaro che, a questo
punto, la domanda che viene spontanea è quale sia il criterio per stabilire
quando un turbamento avvenuto in una singola area possa essere definito lieve,
piuttosto che rilevante, grave o molto grave.
Io credo che la connotazione in termini di
gravità non possa essere perfettamente standardizzata, ma possa essere solo di
natura descrittiva, prendendo però in considerazione la necessaria coerenza tra
disfunzione e tipo di ansia dominante (persecutoria, depressiva e
confusionale), e verificando quali siano le funzioni divenute carenti, assenti,
o negative a seguito del trauma.
In ogni caso si tratta di un problema che io e
il mio gruppo di studio abbiamo affrontato e che presentiamo qui di seguito
anche se si ritiene ancora suscettibile di miglioramento.
Criteri di
attribuzione delle percentuali di gravità in funzione dei livelli di gravità.
Area
dell’attività lavorativa:
Danno molto grave:
Danno grave
Danno rilevante
Danno lieve
Area
dell’attività extra lavorativa
Danno molto grave
Danno grave
Danno rilevante
Danno lieve
Area
delle relazioni intime
Danno molto grave
Danno grave
Danno rilevante
Danno lieve
Area
delle relazioni familiari
Danno molto grave
Danno grave
Danno rilevante
Danno lieve
Area
delle relazioni sociali
Danno molto grave
Danno grave
Danno rilevante
Danno lieve
Area
delle relazioni intrapsichiche (rapporti con il Sé).
Danno molto grave
Danno grave
Danno rilevante
Danno lieve
Osservazioni
a) Per la rilevazione dei livelli di gravità
occorre che siano attribuibili al soggetto almeno due voci coerenti tra loro;
b) riteniamo che per lo stesso soggetto non vi
possa essere, tra le diverse aree relazionali, uno scarto maggiore di un
livello di gravità; uno scarto maggiore tra i livelli di gravità è probabile
sia sempre frutto di un’errata valutazione. Anche se in teoria è sempre
possibile che un’area possa effettivamente avere subito una disfunzione molto
diversa da quella riscontrata per le altre aree, sarà comunque opportuno che,
presentandosi questa evenienza, sia riconsiderata la valutazione e, nel caso
che lo scarto tra i diversi livelli sia riconfermato, dovrà essere possibile
motivare le ragioni dell’anomalia;
c) riteniamo che occorra sempre verificare la
coerenza tra tipo di ansia e disfunzione psichica. Vale dire che, ad esempio,
un’incapacità di contenere la sofferenza depressiva male giustifica la presenza
di manifestazioni isteriche o di aspetti paranoidi. Lo stesso vale per
l’interpretazione dei protocolli dei test che deve trovare conferma nei
colloqui clinici.
d) in caso dell’esistenza accertata di
concause, vale a dire nell’eventualità che le disfunzioni psichiche del
soggetto danneggiato possano essere, in parte, legittimamente retrodatate
rispetto al momento dell’evento traumatico, la determinazione della percentuale
di gravità avverrà confrontando lo stato psichico del soggetto ante trauma con quello post trauma. Riteniamo, in ogni caso,
che l’onere della prova dell’esistenza di una concausa debba gravare sul
danneggiante.
Altri
problemi e considerazioni
Una delle domande che
ci si può porre riguardo ai criteri di quantificazione è la seguente: è sempre
necessario provare l’esistenza del danno per giungere alla sua determinazione?
Oppure vi sono casi nei quali il danno può essere presunto (capovolgendo quindi
l’onere della prova) o addirittura certo?
A tale proposito
potremmo distinguere tre categorie di atti o comportamenti illeciti:
a) atti
o comportamenti certamente traumatici, ai quali il danno psicologico e la sua
entità possono essere imputati senza onere di prova [damnum certum et certum
quantum]
In tali casi, sia il
nesso causale, sia la quantificazione del danno, possono essere dati
indipendentemente dal fatto che i suoi effetti siano immediatamente
constatabili. Anche perché, questi casi sono caratterizzati dal fatto che
spesso il danno psichico prodotto si rivela nella sua entità solo nel lungo
termine. E’ fuori dubbio, ad esempio, che una violenza sessuale perpetrata da
un adulto su di un bambino, produrrà sempre in quest’ultimo una menomazione
psichica grave. La prova, in questo
caso, dovrebbe essere superflua, anche perchè i disturbi psichici del soggetto
sono, in questo caso, destinati a manifestarsi solo nel futuro (nel corso
dell’adolescenza, ma spesso anche più tardi). Certamente potrà essere presa in
considerazione tutta una serie di fattori aggravanti o attenuanti l’intensità
traumatica dell’evento; ma non dovrebbe mai essere messa in discussione la
realtà del danno psichico, né la sua gravità. Potremmo definirla come la
categoria del danno psicologico “certo”. Tale categoria è comunque un
contenitore che può essere riempito da una tipologia del danno solo dopo
un’attenta valutazione psicologica che sia, inoltre, convincente al punto da
poter avere l’avallo in sede giurisprudenziale.
Nel caso della
violenza sessuale, in particolare, vi è ancora molta incertezza sia sulla
definizione di cosa si intende per atto sessuale, sia per quanto concerne le
conseguenze che questo può avere nella psiche della vittima. Mentre se si
tratta di un bambino si tende ad una sopravalutazione del danno, anche nel caso
in cui non si è sicuri se il bambino abbia davvero connotato in termini
sessuali il comportamento adulto; nel caso in cui la vittima sia una donna il
danno tende ad essere sottovalutato. Ma questo argomento merita un capitolo a
parte. Specie nel caso che la vittima sia un minore.
b) atti
o comportamenti certamente psicologicamente dannosi, ma per i quali l’entità
del danno psicologico loro attribuibile è grandemente variabile. [damnum
certum, quantum incertum]
La gravità del danno dipende da tutta una
serie di fattori concomitanti che incidono grandemente sull’aspetto
quantitativo. Un’aggressione, una rapina o reiterate vessazioni morali,
producono certamente un danno psicologico; ma la sua entità è da stabilire
volta per volta.
Nel caso del danno da rumore, ad esempio, pur
essendo certa la sua incidenza negativa sulla vittima, di rado è valutabile
come grave o molto grave (a meno che non abbia portato ad un’evidente sordità).
L’abbandono di un bambino da parte del padre
(fermo restando l’affidamento alla madre), è certamente dannoso, ma occorre
un’accurata indagine per accertarne la gravità (durata, figure vicarie ecc.).
Ciò che differenzia questa categoria dalla
precedente è che l’entità del danno deve sempre essere accertata.
Non sempre alla certezza del danno corrisponde
quindi un’elevata gravità.
c) atti
o comportamenti o fatti definibili come illeciti ma la cui natura traumatica o
lesiva relativamente alla insorgenza di un danno psichico, deve sempre essere
provata; [damnum incertum et quantum incertum]
I casi che rientrano
in questa categoria sono forse la maggioranza e possono riguardare anche vaste
aree del Diritto. Un esempio in tal
senso è dato dal così detto danno da mobbing che è concomitante con fattispecie
regolate dal Diritto del lavoro; un altro esempio è dato dai danni che hanno a
che fare con il contesto familiare e quindi con fattispecie regolate dal Diritto di famiglia. E’ chiaro che l’identico
evento dannoso non sortisce gli stessi effetti psicologici.
E’ anche il caso di
tutti gli atti illeciti che comportano una lesione fisica permanente. Non è
detto che necessariamente abbiano effetti psicologicamente dannosi. Un danno
fisico ha poi effetti diversi a seconda che sia subito da un soggetto sano o
già menomato. Basti pensare ad un danno subito da un invalido all’unico arto
sano, o un danno visivo subito da una persona con visione monoculare.
Danno da
atto o comportamento lecito.
La domanda è: un
soggetto può essere chiamato a risarcire un danno provocato da un suo atto
lecito?
Posta in tal senso, la domanda non può che
avere una risposta negativa. Ma un atto normalmente lecito può in certi casi
perdere la sua liceità e quindi diventare imputabile e quindi responsabile di
un danno? Ciò può dipendere dalla conoscenza o meno, da parte dell’agente, del
fatto che la vittima era portatrice di una menomazione. Vale a dire che io non
posso giustificarmi affermando che quella che ho dato ad un tale è stata una
semplice, amichevole, pacca sulla spalla, se sapevo che la persona soffriva di un
grande difetto di deambulazione che rendeva grandemente incerto il suo
equilibrio. Se gli effetti dannosi sono invece conseguenza di un atto illecito,
è il grado di responsabilità ad essere diverso (dolo o colpa) a seconda se la
menomazione della vittima era nota oppure no; ma questo non influisce sulla
quantificazione del danno.
Alcuni atti debbono la
loro traumaticità all’atteggiamento dell’agente. E’ legittimo un sistema
educativo che includa anche delle punizioni, ma un’educazione con punizioni
sistematiche, comminate ”a freddo”, ha un effetto dannoso di cui l’educatore
deve essere ritenuto responsabile. Un imprenditore può legittimamente
comunicare l’avvenuto licenziamento per giusta causa ad un suo dipendente, ma
non può farlo in maniera che questa comunicazione dia luogo ad un’umiliazione
essendo stata effettuata dinanzi ai colleghi e in modo tale da offendere la
dignità dell’interessato. Ma si tratta di una materia che deve spesso fare i
conti con i principi del diritto; al punto che una palese ingiustizia
individuale assume la natura di altare sacrificale rispetto a più ampie
garanzie legislative.
Il danno
indiretto
Si tratta di un danno
“conseguenza”, il cui risarcimento non viene richiesto dalla vittima che è
rimasta direttamente lesa dall’evento, ma da colui sul quale il danno, in
funzione del fatto che il danneggiato era un congiunto od una persona talmente
significativa per lui, è “rimbalzato” (da qui la definizione del danno
indiretto come “danno da rimbalzo”).
L’esempio tipico è quello del danno da
uccisione o da grave lesione di un congiunto: si ritiene che la moglie, i
figli, i familiari e, in certi casi, anche il convivente della vittima o i
fratelli, possano aver risentito, anche gravemente, per quanto accaduto al loro
congiunto.
Il danno indiretto dovrebbe essere preso in
considerazione quando è di una certa gravità e quando il soggetto che vanta un
danno indiretto abbia davvero un forte legame affettivo con la vittima. Per
questo motivo non possiamo essere d’accordo con un criterio di quantificazione
che assegni, ad esempio, “a tutti i coniugi” del danneggiato un risarcimento di
pari importo.
A rigor di logica, infatti, quasi tutti i
danni possono in qualche modo “rimbalzare” sui congiunti; da qui la necessità
di valutare la cosa in termini di gravità e di consistenza del legame
affettivo. E’ per questo che si esclude che certe categorie di soggetti che non
nutrivano un particolare affetto per la vittima, possano vantare il diritto ad
un risarcimento per danno indiretto (coniuge separato con addebito, fratello
che vive da anni in un altro paese e con scarsi contatti con la vittima ecc.).
Il danno
da omissione
Possiamo
ragionevolmente affermare che vi possono essere danni prodotti da un’omissione
piuttosto che da un concreto atto o comportamento dannoso. L’omissione riguarda
non tanto i doveri quanto gli obblighi; anche se, in fondo, anche quando nel
diritto si parla di dovere spesso si intende che il soggetto è obbligato ad
adempiere a quel dovere che quindi, di fatto, diventa un obbligo.
La distinzione tra doveri e obblighi ha senso,
forse, dal punto di vista morale, ma non credo sia così separabile in ambito
giuridico. A volte però tale distinzione comunque è giuridicamente rilevante.
Se, ad esempio, un cittadino nota che un minore versa in uno stato di abbandono
egli (a meno che non abbia un particolare ruolo in ambito
educativo-istituzionale) ha il dovere e non l’obbligo di denunciare il fatto;
ma se per la mancata denuncia il minore subisse un grave danno che la denuncia
avrebbe certamente evitato?
Il danno
esistenziale
Il problema del danno
esistenziale rientra nella valutazione del danno psichico in una maniera del
tutto particolare e, se vogliamo, complementare. A mio avviso hanno torto sia
coloro che sostengono che la valutazione di tale tipo di danno debba essere
totalmente lasciata alla discrezionalità del giudice, sia coloro che sostengono
trattarsi di una voce distinta di danno.
Io credo che il danno
esistenziale debba essere necessariamente
distinto in due parti. Una prima parte è costituita da quel danno
oggettivo, che qualcuno ha anche definito come “perdita di chances e che, a mio avviso, sia pure con una definizione
impropria, può essere valutato con gli stessi criteri che si utilizzano per
quantificare il danno patrimoniale da “lucro cessante” e che può essere quindi
quantificato dal giudice senza ricorrere ad alcuna valutazione psicologica.
Questo è il vero e proprio danno esistenziale.
Una seconda parte del
danno esistenziale, ha invece a che fare con una conseguenza psichica peculiare
dell’evento subito che va ad aumentare, per così dire, la traumaticità
dell’evento dannoso e quindi peserà sul livello di gravità del danno psichico.
Poniamo che ad una donna, non più in età fertile, venga a mancare l’unico
figlio. Vi è da un lato un danno psichico da lutto che può essere temporaneo o
permanente, ma esso è aggravato dal fatto che la donna soffrirà anche della
perdita del ruolo materno, che non potrà mai essere ripristinato; inoltre
questa madre non potrà nemmeno contare sull’assistenza di un figlio sul quale
avrebbe invece potuto contare in tarda età. Se la stessa donna avesse perduto
il figlio in età fertile ed avesse avuto quindi la possibilità di concepire un
altro figlio, o se non si trattasse di un figlio unico, il danno psichico da
lei subito sarebbe stato, nel lungo termine, probabilmente, inferiore.
Il danno psichico che
può seguire al lutto ha natura di danno psichico da rimbalzo, ed è valutato su
base soggettiva; la perdita del ruolo materno, trattandosi di una donna non più
fertile è quella parte di danno che potremmo definire anche come
“esistenziale”, in quanto è di natura oggettiva, ma che, di fatto, è una delle
condizioni che possono concorrere alla produzione di un danno psichico. La
perdita di risorse, utilizzabile nella vecchiaia, che la donna ha subito non
potendo contare sull’aiuto di un figlio, potrebbe essere quantificato come un
danno patrimoniale (pari alla somma che dovrà sborsare per avere l’assistenza
di una “badante), il senso depressivo dovuto ad una prospettiva di presunta
solitudine rientrerà nel danno psichico. Nel caso di una nascita non voluta di
un figlio handicappato, dovrà valutarsi il danno esistenziale anche nei termini
delle notevoli spese che tale evento comporta nel presente e nel futuro.
La difficoltà di trattare il danno
esistenziale come voce separata di danno, sta nella possibilità che ciò
provochi una duplicazione risarcitoria.
Tipologia del danno
psichico
La tipologia del danno
psichico è alquanto articolata e richiede una trattazione a parte, in cui
vengano presi in considerazione, uno ad uno, tutti tipi di danno diretto e
indiretto che possono essere oggetto di richiesta di risarcimento.
Potremmo dire che la
tipologia del danno costituisce la “Parte speciale” che segue alla “Parte
generale” trattata in questo incontro seminariale. Occorre aggiungere che per
ogni tipo di danno le problematiche che più sono in gioco sono quelle della
definizione e della determinazione del danno. Per quanto riguarda invece la
quantificazione credo che possiamo contare su quanto trattato in questo lavoro.
In ogni caso la
tipologia del danno tende, oggi, ad allargarsi e ad approfondirsi al punto che
alcuni tipi di danno possono costituire per lo psicologo giuridico una sorta di
“specializzazione”, in quanto richiedono un attento approfondimento del campo
di applicazione, oltre che della natura degli eventi dannosi come, ad esempio,
nel caso del danno da mobbing. Spesso
è un problema legale prima ancora che psicologico, in quanto la questione della
responsabilità e della imputabilità è prioritaria. I tipi di danno vanno
distinti solo a scopo euristico in quanto non costituiscono “voci” distinte di
danno: esse confluiscono tutte nel danno biologico di natura fisica e/o
psichica. La loro distinzione è necessaria, come dicevo, per i problemi della
definizione e della determinazione del danno.
Oltre a quello
inerente al così detto mobbing, un
altro tipo di danno che ha destato il mio interesse al punto da trattarne a
parte, è quello che ho definito come “danno da attività giornalistica”; si
tratta di un argomento sempre attuale che ho approfondito in altra occasione ma
che verrà ripreso nella Parte speciale del mio lavoro in preparazione.[3]
Metodologia
di indagine del danno psichico.
La metodologia di
indagine si astrae da quanto finora esposto e consiste in un protocollo di
indagine che permetta di verificare sia quello che ho definito come “esame
incrociato” degli elementi costitutivi del danno psichico, sia il confronto tra
la situazione ante e post trauma.
Tale protocollo non richiede una forma
particolare, nel senso che ciascuno può redigerne uno proprio, tenendo solo
conto che il problema da risolvere è quello per cui i risultati di un indagine
per essere attendibili e credibili devono soddisfare l’esame incrociato da me
proposto ed essere privi di contraddizioni, vale a dire che devono rispondere
ad una coerenza interna.
Si sente spesso affermare che
Un giudizio o, meglio, una descrizione
psicodinamica relativa alla personalità di un determinato individuo deve essere
fondata su elementi non in contraddizione tra loro, ma anche tali da concorrere
armonicamente a legittimare tale descrizione. Detta descrizione, poi, deve
poter essere riferita (entro certi limiti) ad altri casi omologhi.
Ma tutto ciò esula dagli scopi del presente
lavoro.
Dopo una premessa
nella quale ho ribadito la necessità di una collaborazione interdisciplinare,
introducendo il concetto di “doppia referenza” al posto del concetto di “doppia
competenza”, ho preso in considerazione i problemi inerenti la definizione, la determinazione
e la quantificazione del danno psichico.
Ho insistito sulla
necessità di differenziare il danno biologico di natura fisica dal danno
biologico di natura psichica, mostrando che si tratta non solo di voci diverse
di danno, sia pure intese come sottospecie del danno biologico, ma anche di due
“universi” differenti, in quanto la salute psichica è altra cosa che la salute
fisica, pur considerando entrambi costitutivi del concetto più ampio di salute,
diritto costituzionalmente garantito. A tale riguardo ho mostrato a quali
situazioni valutative paradossali si giungerebbe se tale distinzione venisse
elusa.
Mi sono soffermato a
chiarire la diversa natura del danno psichico ricorrendo al concetto di
“sofferenza psichica” e precisando la sua tripartizione in ansia persecutoria,
depressiva e confusionale.
Ho poi definito il
danno psichico utilizzando i concetti equivalenti di “funzione” e di “capacità
funzionale” mostrandone la tipologia e correlandoli con i vari tipi di
sofferenza mentale. Da qui ne è derivata la definizione di danno inteso come
“danno funzionale”.
Ho introdotto, a questo punto, il concetto di
area di attività e di area relazionale, intese come settori di indagine per la
rilevazione delle conseguenze psichiche dell’evento dannoso.
A questo punto ho
preso in considerazione un criterio quantitativo fondato su quelli che ho
definito come “livelli di gravità”.
Ne è risultata una
modalità peritale che utilizza un metodo di indagine definibile come
“incrociato”, in cui tipo di sofferenza psichica, diminuzione funzionale e
compromissione della vita di relazione devono risultare correlati in maniera
non contraddittoria.
Alcune considerazioni
aggiuntive hanno cercato di indicare le ulteriori direzioni di indagine che
riguardato il più ampio lavoro, rispetto al quale il presente scritto
costituisce “uno stralcio” seminariale.
Questo sommario viene qui di seguito riassunto
anche in forma grafica. Spero che esso possa agevolare la comprensione della
sintesi appena fornita.
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL SOMMARIO

[1] Sociologo, psicologo, psicoanalista, consulente civile e penale del Tribunale di Milano, direttore della Scuola di Psicologia giuridica di Milano.
[2] Lavoro tratto dal volume in preparazione che porta lo stesso titolo.
[3] Vedi “ Voltolin Renato: Danno psicologico e attività giornalistica” in “Quaderni di psicologia giuridica” n.3.